mercoledì 18 luglio 2018

Tar Sport

Qualche riflessione l'avrebbe fatta nascere vedere solo Ferdinando Minucci (e Olga Finetti, e Cesare Lazzeroni) andare avanti nella battaglia giudiziaria che, a livello sportivo, tra le altre cose, ha messo in discussione alcuni dei successi della Mens Sana Basket. Poi last minute, lunedì, sul filo di lana, all'ultimo giorno, è arrivato anche il ricorso della Mens Sana Basket 1871.

Sono dunque quattro i soggetti che hanno impugnato di fronte al Tar del Lazio le decisioni dello scorso aprile del Collegio di Garanzia del Coni con cui venivano confermate tutte le condanne inflitte in ambito federale. Anche in virtù dell'accelerazione impressa dalla richiesta di sospensiva contenuta nei ricorsi, è prevedibile che l'udienza venga fissata entro il mese di settembre, al massimo ottobre. E già la decisione sulla sospensiva sarà indicativa sulle possibilità complessive dei ricorsi.

Si è fermata al Coni invece la Polisportiva, sulla base di valutazioni interne avendo altre discipline di cui occuparsi. Nel primo processo il Collegio di Garanzia aveva ascritto sia alla casa madre che alla MSB1871 l'eredità sportiva del vecchio club. Dopo essersi assunta la responsabilità della ripartenza, la Polisportiva è stata di fatto l'ente ponte tra vecchia e nuova Mens Sana Basket, e oggi l'eredità nel mondo della pallacanestro della tradizione mensanina resta in capo alla MSB1871.

Ma alla casa madre va comunque dato il merito di essere stata la prima a credere nella difesa dei titoli e a tenerne acceso il motore. Prima, prendendosi carico della difesa già approntata da Bruno Tassone per il Comune quando il giudice delegato della fallita MSB ritenne di non volersene avvalere gratuitamente. Poi, intervenendo già in primo grado, per veder rigettato il tentativo di costituirsi in giudizio (da qui il ribaltone al Coni). La MSB1871 invece è intervenuta solo in secondo grado, alla Corte Federale, dopo che nel primo erano stati gli altri accusati a chiederne l'integrazione nel contraddittorio. Non è comunque escluso che la Polisportiva possa costituirsi più avanti a sostegno dei ricorsi proposti, avendone ricevuto la notifica.

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Viene impugnato praticamente tutto, dalla decisione del Collegio di Garanzia, allo Statuto della Fip, il Regolamento di Giustizia, il Codice di Giustizia Sportiva (non a caso in via di riscrittura, anche sulla base di alcune criticità che sono emerse anche nel caso Mens Sana), non ultimo l'appello al principio costituzionale del giusto processo. Sembrano paroloni e massimi sistemi, temi troppo grossi per un ambito in cui ci si occupa d'altro, e l'ambizione di scardinare elementi assodati dell'ordinamento sportivo sembra non rendere più realistiche le possibilità delle difese.

Nelle pieghe di questi ricorsi al Tar c'è anche la ricaduta del possibile approdo davanti alla Corte Costituzionale sul tema della necessità di allargare il perimetro della giustizia sportiva: al momento il Tar ha solo la possibilità di risarcire per un giudizio sbagliato (e in ogni caso è stato chiesto un risarcimento del danno che sarà quantificato più avanti), ma non di annullarlo, riducendo così del 50% le possibilità della difesa (da qui la violazione di un diritto costituzionale, peraltro già oggetto di un precedente ricorso alla Consulta per una vicenda simile). Ma andiamo per punti, almeno alcuni.

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Un primo motivo di ricorso è nello stabilire se i collegi giudicanti siano o meno costituiti in ottemperanza all'articolo 111 della Costituzione, secondo cui il giusto processo si forma in maniera terza, mentre in questa situazione sarebbe il metodo di nomina dei giudici a non renderli completamente indipendenti. Cioè, nei tre gradi della giustizia sportiva è una parte necessaria del giudizio (prima la Fip, poi il Coni) a nominare sia l'accusa (la Procura) che il giudice.

Un secondo motivo di ricorso, a cui non hanno di fatto dato risposta le motivazioni del Collegio di Garanzia, è nel modo in cui è stato istruito il secondo processo. Se è discutibile la questione dei tempi (più di cinque mesi, a fronte dei 60 giorni previsti), è più chiara quella del metodo. Ovvero serviva una riassunzione formale del giudizio, mentre invece senza nessun atto di impulso da parte dell'accusa (la Procura) è arrivata una convocazione delle parti da parte del giudice (il Tribunale Federale). Peraltro confermando implicitamente quanto appena detto sulla non terzietà.

Un terzo motivo di ricorso è nel merito. Non c'è da stabilire se ci sia stato o meno il ricorso a fatture false o sovrastimate. Gli accusati lo hanno ammesso. C'è da qualificare il tipo di violazione. E' configurabile come frode sportiva? Come noto, se non è frode sportiva ma una pena diversa non c'è la revoca dei titoli per responsabilità oggettiva. E' frode sportiva "un atto diretto ad assicurare un illecito vantaggio". L'illecito vantaggio contestato è potersi iscrivere al campionato. Le difese argomentano che un bilancio non si abbellisce con falsi costi, semmai con falsi crediti. Anche su questo tema il Collegio di Garanzia non si è pronunciato.

Un quarto motivo di ricorso riguarda la richiesta al Collegio di Garanzia di stabilire un criterio unico in base a cui le diverse federazioni tutte sotto l'ombrello del Coni sono chiamate a uniformare i giudizi di casi analoghi. Cioè, vicende simili a quelle della Mens Sana come noto nel calcio (e non solo) non sono state giudicate come frode sportiva. Per questo le difese avevano chiesto che il Collegio decidesse a Sezioni Unite, e invece anche se richiesto su questo non si è espresso. Questo in estrema sintesi, in realtà solo il ricorso della MSB1871 è di 62 pagine, e gli altri non sono da meno.

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La prima udienza partirà dalla discussione sull'accoglimento o meno della richiesta di sospensiva. Com'è accaduto altre volte in questi casi, potrà succedere che nell'occasione le parti convengano sull'opportunità di soprassedere sulla sospensione, se ci fosse la garanzia di arrivare a breve a una decisione nel merito. Per capirsi, una decisione nel giro di sei, otto, dieci, dodici mesi, una corsia preferenziale rispetto ai cinque anni che ci vogliono normalmente per un pronunciamento del Tar.

Oppure questi tempi lunghi per la decisione finale, tanto più alla luce dell'eventuale coinvolgimento della Corte Costituzionale, possono consigliare intanto che venga accolta la richiesta di sospensiva, se proprio le argomentazioni non appaiono del tutto infondate. Per questo già la decisione sulla sospensiva può far capire l'orientamento, perché già in questa sede sono a disposizione tutti gli atti (i ricorsi) su cui si formerà il giudizio. Come prima cosa c'è da conoscere quando il Tar del Lazio metterà in calendario questa udienza.



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