lunedì 2 aprile 2018

La fine del processo sportivo

Dopo 654 giorni dal deferimento, due processi nelle aule della giustizia sportiva e di fatto sei gradi di giudizio, il 3 aprile è il giorno in cui di fronte al Collegio di Garanzia del Coni è prevista la parola fine sull'inchiesta sportiva che, oltre alle posizioni dei singoli dirigenti, ha messo in discussione cinque titoli (Scudetto 2012 e 2013, Coppa Italia 2012 e 2013, Supercoppa 2013) vinti sul campo dalla Mens Sana Basket poi fallita nel luglio 2014.

Che anche per il Coni si tratti di un procedimento non ordinario si capisce dal fatto che l'udienza è stata istruita con termini dimezzati rispetto alla prassi, segnalando quindi un'urgenza nel procedere. E soprattutto dal fatto che, a differenza di quanto avvenuto nel primo processo quando pure era stato richiesto, l'udienza si terrà a Sezioni Unite, come avviene per i giudizi di particolare rilievo: una sorta di All Star Game dei presidenti (o vicari) delle sezioni di cui si compone il Collegio di Garanzia. L'udienza non è affatto una formalità, ma è naturale aspettarsi che i giudici ci arrivino già con un'opinione molto formata sulla base delle carte messe in tavola nei precedenti gradi e delle memorie ricevute dalle parti. Si scende in campo così.

Il presidente Franco Frattini non ha bisogno di presentazioni neanche per tutti noi profani. E' stato ministro (funzione pubblica e poi esteri) nel 1995/96, poi dal 2001 al 2004 e infine dal 2008 al 2011, mentre dal 2004 al 2008 è stato commissario europeo. Mario Sanino ha lavorato per la Fip ed è stato presidente della Comtec fino al 2017. Gabriella Palmieri Sandulli è vice avvocato generale dello Stato. Massimo Zaccheo è stato presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Dante D'Alessio è il presidente di quella Quarta Sezione che un anno fa decise l'annullamento del processo sportivo contro la Mens Sana. Alberto Angeletti sarà invece l'avvocato della Fip. I ricorrenti sono, attraverso i propri legali, Minucci, Lazzeroni, Finetti, Polisportiva e MSB 1871.

Se nel precedente pronunciamento del Coni, ormai di un anno fa, fu ritenuta preponderante la questione dell'integrazione nel contraddittorio di due parti necessarie, la Polisportiva e la nuova MSB 1871, che non erano state ammesse dalla Federazione, e per questo si era disposto di annullare il processo e rifarlo, la scelta invece delle Sezioni Unite - come nella Corte di Cassazione - normalmente avviene nelle decisioni che valgano non solo per il caso di specie, in modo da stabilire un principio uguale per tutti che orienti la regolamentazione degli sport professionistici.

Resta da vedere se succederà nel merito, come mettere sullo stesso piano il trattamento di una stessa fattispecie in tutti gli ordinamenti che sono sotto l'egida del Coni (situazioni di evasione fiscale in altri sport sono trattati come violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva, c'è un'ampia giurisprudenza, mentre la Fip invece ha scelto la frode sportiva), oppure su questioni procedurali, per esempio: il termine di 60 giorni entro cui deve arrivare il giudizio di rinvio riguarda entrambi i gradi di giudizio interni alla federazione o solo il primo grado? nei casi di giudizi di rinvio è necessario che la Procura Federale rinnovi il deferimento?

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Visto che davanti al Coni si è già stati un anno fa, per capire cosa questa udienza cambia rispetto ad allora ha senso partire dai motivi di ricorso intervenuti nel frattempo. E il primo è che secondo le difese c'è stata una violazione del giudicato, cioè non è stato rispettato il pronunciamento del Coni secondo cui erano state erroneamente estromesse dal giudizio Polisportiva e MSB 1871 che, "sia per la continuità storico-sportiva argomentata, sia per l'attrazione alla propria sfera dei trofei revocati, costituivano invece parti necessarie di quei giudizi nei quali avrebbero dovuto essere coinvolte sin dalla fase del deferimento". Una violazione del contraddittorio in termini di lesione del diritto alla difesa. La Federazione non ha riformulato un deferimento che estendesse le accuse contro le nuove società eredi in termini sostanziali e formali di quella fallita, contestando perché i comportamenti dei dirigenti determinassero una responsabilità oggettiva.

Invece la Fip ha solo convocato Polisportiva e MSB 1871 per presenziare come spettatori e convitati di pietra al nuovo procedimento, in cui poi ha deciso di togliere i trofei a chi non ce li ha più (visto che il Coni ha stabilito che sono attratti nella sfera delle due nuove società), mettendosi così al di sopra del pronunciamento dell'anno scorso del Collegio di Garanzia: c'era il ricorso al Tar per opporsi a quel pronunciamento, ma così di fatto si è finito per ignorarlo. Neanche il ritorno adesso al Collegio di Garanzia può riformare quel pronunciamento sulla continuità sportiva tra la vecchia e le nuove società: come per la Cassazione, quanto definito è passato in giudicato; al più si può interpretare quella decisione, ma mai cambiarla. Quell'argomento non è uscito dal tavolo solo perché già oggetto di un pronunciamento: è sempre sul tavolo perché disatteso.

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Anche sul piano formale il modo in cui è stato istruito il secondo processo ha aperto la strada a motivi di ricorso. Il più forte riguarda l'atto di riassunzione, di partenza del nuovo processo. Qualsiasi rinvio, come quello del Coni, obbliga la parte interessata (in questo caso l'accusa), a muovere un atto di impulso, come stabilito dal codice di procedura civile a cui si rifà il Regolamento di Giustizia. L'unico soggetto che poteva farlo era la Procura Federale (l'accusa), rimandando il deferimento e chiedendo la fissazione della discussione al Tribunale Federale. Non l'ha fatto. L'ha fatto invece la segreteria del Tribunale (il giudice). Senza neanche specificare a nome e per conto di chi (peraltro riconvocando la società fallita con una comunicazione separata, all'insaputa delle altre parti: e questo è un altro argomento). E se la Procura non avesse voluto per assurdo riassumere il processo? A esercitare l'azione deve essere l'accusa, non il giudice.
 
C'è poi la questione dei tempi in cui tutto questo è successo. C'è un massimo di 60 giorni dalla remissione degli atti per concludere il giudizio di rinvio. La decisione del Coni era stata comunicata via pec il 18 aprile, le motivazioni sono del 21 giugno. La sentenza di primo grado del nuovo processo è del 25 ottobre, quella di secondo grado è del 7 dicembre. La Fip ha fatto richiesta degli atti al Coni l'8 settembre (comunque dopo una vita). L'obiezione è che non c'era bisogno di chiedere la restituzione degli atti, che erano già tutti in possesso della Federazione, e (non esistendo materialmente un fascicolo da trasferire) l'unico atto non conosciuto era la decisione, arrivata appunto via pec il 18 aprile, e due mesi dopo le motivazioni.

Il Collegio di Garanzia meglio di ogni altro organo potrà stabilire come funziona: se si può far ripartire tutto senza chiedere inutilmente la restituzione degli atti, oppure se c'è la facoltà (o l'obbligo) di questo passaggio solo formale, da quando decorrono i 60 giorni, se questi 60 giorni comprendono solo la sentenza di primo grado o l'intero iter all'interno della Federazione (dunque compreso l'appello). Tutte argomentazioni presenti in ordine sparso nei ricorsi delle difese ma che possono servire a fare giurisprudenza per il futuro.

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Poi ci sono tutti gli argomenti già emersi nel primo processo. Il fatto che non siano stati accolti significa che non erano validi? Oppure significa solo che ristabilire la correttezza formale (l'integrazione nel dibattimento di due parti necessarie) era una priorità che ha fatto passare il resto in secondo piano? O ancora un nuovo collegio può rileggere in luce diversa obiezioni già sollevate in passato? Per questo ha senso ripercorrere alcuni di quegli argomenti. Anche se il confine tra forma e sostanza è labile, di fronte a questo terzo grado della giustizia sportiva si possono impugnare decisioni solo per violazioni di legge o per falsa o erronea applicazione delle leggi.

Secondo le difese è applicato erroneamente l'articolo 59, quello sulla frode sportiva, a una fattispecie che in altri contesti è regolamentata in maniera diversa all'interno invece della violazione del principio di lealtà e correttezza. Altri contesti significa altri sport. Solo nel calcio ci sono stati molti precedenti negli anni, tra cui di recente l'Operazione Fuorigioco, di contestata evasione fiscale e conseguente non correttezza dei bilanci. Il Coni è il contesto giusto per porre sullo stesso piano interpretazioni diverse all'interno di Federazioni diverse su come trattare violazioni nello stesso ambito. Nessuno nega che ci siano state condotte non regolari. Si tratta di inquadrarle nella fattispecie corretta: frode sportiva o violazione di lealtà e correttezza?

Al di là delle posizioni dei singoli dirigenti (si prefigurerebbe la prescrizione), per quanto riguarda il palmares la derubricazione a violazione dei principi di lealtà e correttezza non comporterebbe, per responsabilità oggettiva, la revoca dei titoli come pena massima. Posto che abbia ancora senso la pena massima, visto il trattamento riservato a giocatori e allenatori: tre mesi di squalifica a Kaukenas che si era ritirato, 30 giorni a Pianigiani, 23 a Banchi, 20 a Aradori, Carraretto, Hackett, Michelori, Moss e Ress, più o meno per tutti in momenti lontani dall'attività agonistica. Per gli stessi fatti che ai dirigenti vengono contestati come frode sportiva, i tesserati furono condannati invece per violazione del principio di lealtà e correttezza. Lo stesso articolo 44 a cui, anche in ambito dirigenziale, si è già assistito con Jacopo Menghetti, direttore sportivo, a una derubricazione in primo grado (sia nel primo che nel secondo processo) rispetto all'iniziale fattispecie di frode sportiva.
 
Anche perché frode sportiva significa procurarsi un illecito vantaggio. Per dimostrare in che modo va stabilito un nesso di causalità. Che i pagamenti in nero abbiano portato vantaggi sul campo è argomento con una logica, ma non sostenibile in un'aula di tribunale perché non necessario, facilmente confutabile da precedenti che dimostrano che: 1- non sempre i tesserati vanno dove trovano le migliori condizioni economiche, quei professionisti potevano scegliere la Mens Sana a prescindere, 2- avere la disponibilità per servirsi dei professionisti migliori non è sinonimo di risultato sportivo, e la storia (anche del basket) ne è piena di dimostrazioni.

Per cui è poi nelle udienze che l'illecito vantaggio si è trasformato nell'accusa, senz'altro teoricamente più fattuale, che i pagamenti in nero abbiano generato bilanci falsi che avrebbero permesso di iscriversi a campionati a cui altrimenti non si sarebbe avuto diritto a partecipare. Al di là di doverlo dimostrare con le cifre, perché si configuri la frode sportiva è necessario dimostrare la soggettività, cioè che certe condotte sono state attuate volontariamente con lo scopo di raggiungere l'illecito risultato, in questo caso iscriversi ai campionati. Se sono state attuate per altri motivi, come aggirare il sistema fiscale, viene meno la soggettività necessaria per configurare la frode sportiva. Ma soprattutto c'è il problema che tutto questo si era omesso di metterlo nel capo di imputazione, nel deferimento. E' su quanto viene contestato che ci si difende. Mentre invece si sarebbe in presenza di una condanna per qualcosa per cui non era stata formulata l'accusa.
   
Solo un piccolo accenno infine al fatto che, tra i tanti argomenti dei ricorrenti, c'è la questione della prescrizione: l'atto di deferimento è del 18 luglio 2016. Scorrendo di cinque anni si arriva al luglio 2011, quando l'iscrizione al campionato 2011/12 (a cui risalgono due titoli revocati) era già avvenuta, ed era anche già terminato l'esercizio 2010/11 a cui fa riferimento il bilancio - di cui si presume l'irregolarità - per iscriversi alla stagione 2012/13 (a cui risalgono altri due dei titoli revocati). Anche se poi è come una coperta, dove tirarla rischia di essere abbastanza discrezionale.
  
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In un contesto di cortesia istituzionale, ha senso anche ragionare sugli scrupoli che il Coni può avere (o non avere, a seconda dei rapporti del momento) nel ribaltare la decisione di una Federazione. Ma aver scelto le Sezioni Unite, con un collegio formato da presidenti di sezione, presieduto da una personalità importante, dunque con l'autorevolezza per intraprendere ogni tipo di strada, è la più evidente risposta a pensieri di questo tipo. Il Collegio di Garanzia, pur nel coraggio delle argomentazioni sulla continuità tra vecchia e nuova Mens Sana, con il pronunciamento dell'anno scorso aveva dato alla Federazione la chance di riformare al proprio interno il giudizio precedente. Il secondo processo eppure ha finito per arrivare a contraddire quanto esplicitamente richiesto dal Coni (l'unica richiesta: l'integrazione delle due nuove società). E' il giorno in cui si deciderà come passerà alla storia, negli annali ufficiali, un pezzo dell'era Mens Sana. 
 





        
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